STATUTI
EUROPA DONNA SVIZZERA (EDS)
Coalizione europea contro il cancro del seno
Preambolo
Il cancro del seno è la malattia maligna più frequente nelle donne in Europa. È una malattia alla quale è necessario rivolgere particolare attenzione, poiché rappresenta la prima causa di decesso tra le donne in alcune fasce d'età. È generalmente riconosciuta la necessità di richiamare maggior attenzione sul cancro del seno a livello globale, al fine di migliorare efficacemente i metodi di cura nonché l'informazione, la diagnosi precoce e la ricerca.
I. Nome, sede e finalità
Art. 1 Nome e sede
1 Europa Donna Schweiz
Europa Donna Suisse
Europa Donna Svizzera
Europa Donna Switzerland
è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. È apartitica e aconfessionale.
2 Ha sede a Berna.
3 L’associazione è membro della Federazione Europa Donna European Coalition against Breast Cancer con sede a Milano.
Art. 2 Finalità
Conformemente alla Federazione europea EUROPA DONNA, l’associazione persegue i dieci obiettivi elencati di seguito:
- promuovere in tutta Europa la divulgazione e lo scambio di informazioni aggiornate sul cancro del seno;
- fare in modo che l’opinione pubblica prenda coscienza della realtà del cancro del seno;
- far comprendere la necessità di esami adeguati e della diagnosi precoce dei tumori al seno;
- assicurarsi che gli esami per la diagnosi precoce e i trattamenti ottimali siano accessibili su tutto il territorio nazionale;
- vigilare affinché le pazienti ricevano il miglior sostegno durante e dopo il trattamento;
- promuovere una formazione ottimale del personale medico che si occupa delle pazienti affette da cancro del seno;
- divulgare la conoscenza e l’applicazione dei migliori metodi di cura;
- assicurare che gli apparecchi medici vengano controllati regolarmente;
- assicurare che tutte le donne siano informate sugli esami e sui metodi di cura disponibili e che abbiano il diritto di chiedere un secondo parere medico;
- assicurare che vengano stanziati più fondi per la ricerca sul cancro del seno.
L’associazione si procura i fondi necessari per finanziare le proprie necessità. L’associazione persegue i suoi obiettivi in tutta la Svizzera.
EUROPA DONNA SVIZZERA è indipendente e libera di collaborare con tutte le organizzazioni attive nello stesso campo.
II. Soci
Art. 3 Soci
1 L’associazione ha soci attivi, donatori e soci onorari.
2 Possono diventare soci attivi tutte le persone fisiche e giuridiche che si adoperano per perseguire gli obiettivi di EUROPA DONNA SVIZZERA.
3 Possono essere considerati soci donatori tutte le persone fisiche e giuridiche disposte a sostenere concretamente gli ideali di EUROPA DONNA SVIZZERA.
4 Su richiesta del comitato, l’assemblea delle delegate può nominare soci onorari le persone che hanno reso servizi eminenti a EUROPA DONNA SVIZZERA e alla lotta contro il cancro del seno o che sono soci da lungo tempo. Tali soci hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, tuttavia sono esentati dal versamento della quota sociale.
Art. 4 Ammissioni dimissioni e esclusione
1 L'ammissione viene fatta presentando domanda scritta al comitato, al quale compete la decisione.
2 L’appartenenza termina a seguito di decesso, o presentazione di una dichiarazione scritta di dimissioni, del socio al comitato alla fine dell’anno civile, per esclusione o scioglimento dell’associazione.
3 Un socio può essere espulso dall'associazione in qualsiasi momento senza indicazione dei motivi. L'esclusione avviene solo dopo aver sentito il socio ed è motivata per iscritto. L'esclusione si applica immediatamente.
4 L’esclusione è definitiva. Non è data possibilità di presentare ricorso all’assemblea delle delegate.
III. Organizzazione
A) Struttura
Art. 5 Gli organi dell’associazione
Gli organi di EUROPA DONNA SVIZZERA sono:
- l’assemblea delle delegate
- il comitato
- l’organo di revisione
B) Assemblea delle delegate (AD)
Art. 6 Composizione
L’assemblea delle delegate è costituita dalle delegate dei gruppi regionali e dal comitato.
Ogni gruppo regionale mette a disposizione una delegata.
Le delegate e i membri del comitato devono conoscere almeno due lingue nazionali.
Ogni rappresentante all’AD ha diritto a un voto.
Una delegata che non può partecipare all’assemblea dovrebbe trasmettere il suo diritto di voto a un’altra persona del gruppo regionale mediante delega scritta e con la controfirma del responsabile del gruppo regionale.
Art. 7 Competenze
L’assemblea delle delegate è l’autorità suprema dell’associazione. E’ competente in particolare per le seguenti attività:
1 approvazione del rapporto di gestione e del rendiconto annuale sulla base del rapporto dell’organo di revisione;
2 approvazione del preventivo;
3 approvazione degli obiettivi strategici;
4 elezione della la presidente, del comitato e dell’organo di revisione;
5 determinazione della quota annua;
6 determinazione del contributo minimo per i soci donatori;
7 decisioni riguardo a:
a. Richieste delle regioni
b. revisione degli statuti
c. nomina dei soci onorari
d. scioglimento dell’associazione
Art. 8 Convocazione
1 L’assemblea delle delegate si svolge due volte all’anno.
2 Viene convocata dal comitato. L’invito viene inviato per iscritto, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea.
3 Le richieste delle delegate devono essere inviate in forma scritta alla presidente al più tardi 30 giorni prima dell’assemblea.
4 Il comitato informa le delegate del loro diritto di presentare proposte come pure della data, ora e luogo dell’assemblea stessa, al più tardi 2 mesi prima.
5 Il comitato può convocare l’assemblea straordinaria delle delegate in qualsiasi momento. Inoltre, l’assemblea straordinaria deve essere convocata qualora i 2/3 delle delegate lo richiedano al comitato, in questo caso il periodo di convocazione può essere abbreviato.
Art. 9 Deliberazioni
- L’assemblea delle delegate è diretta dalla presidente; in caso di impedimento della stessa, dalla vicepresidente.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti delle delegate presenti, per alzata di mano, a meno che la metà delle presenti richieda un voto segreto.
- In caso di parità è determinante il voto della presidente.
- Le delibere per le trattande non all’ordine del giorno possono essere prese solo se non ci sono opposizioni da parte delle delegate.
- E’ possibile il voto per corrispondenza
C) Comitato
Il comitato è l’organo direttivo dell’associazione, è responsabile di stabilire e dirigere gli obiettivi strategici. Rappresenta EUROPA DONNA Svizzera e tratta gli affari correnti.
Art. 10 Composizione e durata del mandato
1 Il comitato è costituito da un minimo di 3 membri.
Si autocostituisce, ad eccezione della presidente. Preferibilmente è composto come segue:
- Presidente
- Vicepresidente
- Altri membri.
La presidenza può essere composta da due persone (co-presidenza). Le co-presidenti hanno ciascuna 1 voto. Vale come voto decisivo quello della co-presidente che dirige la riunione (sia per l’assemblea sia per il comitato).
2 La presidente è nominata per 2 anni e può essere rieletta.
Anche gli altri membri del comitato vengono nominati per 2 anni e possono essere rieletti.
3 In caso di assenza di un membro del comitato, si procederà all’elezione di una sostituta in occasione della successiva assemblea delle delegate, fino alla scadenza del mandato del membro da sostituire.
I membri del comitato esercitano la loro attività a titolo volontario.
Hanno diritto al rimborso dei costi effettivi e delle spese effettuate per conto dell’associazione.
La segretaria centrale può essere assunta a tempo parziale e retribuita.
Art. 11 Convocazione e delibere
1 Il comitato si riunisce secondo necessità. Viene convocato dalla presidente o su richiesta di un membro del comitato.
2 Il comitato è atto a deliberare allorché, previo invito scritto, sia presente almeno la metà dei membri. La segretaria centrale di EUROPA DONNA SVIZZERA prende parte alle sedute del comitato. Il suo voto è consultivo.
3 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti, In caso di parità dei voti la decisione spetta alla presidente.
4 Le decisioni possono essere prese per mezzo di lettera circolare a meno che un membro del comitato non richieda una riunione.
Art. 12 Competenze
Il comitato ha tutte le competenze decisionali che non sono contrarie agli statuti o alla legge e che ovviamente non sono riservate all’assemblea delle delegate.
Le stesse sono:
- Pianificazione strategica a lungo termine su più anni compreso il piano finanziario.
- Pianificazione e organizzazione dell’assemblea delle delegate.
- Nomina (revoca) della segretaria centrale, definizione del suo cahier de charges.
- Sostegno alla segretaria centrale.
- Nomina della delegata e della rappresentante nazionale alla coalizione Europa Donna Internazionale.
- Nomina di altri rappresentanti in altre organizzazioni.
- Esclusione di socie.
D) Organo di revisione
Art. 13 L’assemblea delle delegate elegge l’organo di revisione, composto da due revisori dei conti che non devono far parte del comitato e che non devono necessariamente essere soci dell’associazione, con un mandato di due anni.
I revisori dei conti possono essere rieletti. L’organo di revisione presenta ogni anno all’assemblea dei delegati un rapporto scritto con la richiesta di approvazione.
E) Organizzazione
Art. 14 Organizzazione dell’associazione
1. L’organizzazione dell’associazione comprende inoltre:
- la segreteria centrale (amministrativa)
- le commissioni e i consigli d’esperti
- i gruppi regionali.
2. Il comitato decide riguardo all’organizzazione dell’associazione.
IV. Finanze e gestione
Art. 15 Finanze dell’associazione e responsabilità
- Le risorse finanziarie dell’associazione sono le seguenti:
a. Quote sociali
b. Contributi dei benefattori, donazioni e legati
c. Ricavi da raccolte fondi e iniziative analoghe
d. Contributi di sponsor, ricavati da accordi di fornitura di prestazioni
e. Redditi da capitale.
- Per l’accettazione e l’utilizzo dei fondi è necessario conformarsi alle regole di Europa Donna Internazionale (regola d’indipendenza).
- La responsabilità è garantita dall’associazione esclusivamente con i suoi beni.
esclusa qualsiasi responsabilità di un socio che superi la quota annua.
- I fondi raccolti dai Gruppi regionali vincolati a progetti specifici e definiti non fanno parte della garanzia finanziaria dell’associazione, in quanto costituiscono delle obbligazioni e non sono patrimonio dell’associazione medesima.
Art. 16 Facoltà di firma
1 Affinché la firma dell’associazione sia legalmente valida è necessaria la firma collettiva a due tra quelle della presidente, della vicepresidente e della segretaria centrale.
2 La designazione di altre persone con facoltà di firma è di competenza del comitato, il quale ne definisce anche le modalità (firma collettiva a due).
Art. 17 Anno sociale
L’anno sociale corrisponde all’anno solare.
V. Revisione degli statuti
Art. 18 Revisione degli statuti
Per essere valide, le decisioni dell’assemblea delle delegate relative a una revisione totale o parziale degli statuti necessitano della maggioranza di due terzi dei votanti.
VI. Scioglimento
Art. 19
1 L’associazione può essere sciolta soltanto da un’assemblea straordinaria delle delegate convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo. Per essere valida, la decisione di scioglimento richiede una maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
2 Il risultato della liquidazione deve essere destinato a fini corrispondenti il più possibile a quelli di EUROPA DONNA SVIZZERA. L’organizzazione o istituto con fini simili deve avere sede in Svizzera, deve essere di interesse collettivo, non deve avere fine di lucro e deve godere dell’esenzione fiscale. Rimborsi ai soci dell’associazione o donatori sono espressamente esclusi.
VII. Disposizioni finali
Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio
Il comitato è autorizzato a iscrivere l’associazione nel registro di commercio.
Art. 21 Entrata in vigore
ll presente statuto è stato approvato nell'assemblea delle delegate il 6 maggio 2023. Annulla e sostituisce tutti gli statuti precedenti e entra in vigore immediatamente.
Berna, 6 maggio 2023 DC/sw
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